Cosa Fare se si Perde la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto Elettrico

Perdere la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico può diventare un problema proprio quando meno ce lo si aspetta. Magari il documento è rimasto nella cartellina consegnata dal vecchio proprietario, è stato smarrito durante un trasloco oppure semplicemente nessuno ricorda dove sia stato archiviato. Poi arriva una vendita, una pratica edilizia o la necessità di effettuare nuovi lavori e quella dichiarazione, improvvisamente, diventa importante.

La buona notizia è che lo smarrimento della dichiarazione non significa automaticamente che l’impianto elettrico sia irregolare o che debba essere rifatto. Il documento e l’impianto sono due cose diverse. Un impianto può essere stato correttamente realizzato e avere perso nel tempo la propria documentazione. Allo stesso modo, possedere una vecchia dichiarazione non garantisce che l’impianto sia ancora nelle condizioni originarie, soprattutto se negli anni sono state effettuate modifiche. La soluzione dipende soprattutto da un dato: quando è stato realizzato o modificato l’impianto. Per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008, in determinate condizioni è possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza. Per gli interventi successivi, invece, questa strada non può essere utilizzata come semplice sostituzione di una dichiarazione di conformità perduta. Prima di chiamare un elettricista chiedendogli genericamente di “rifare il certificato”, quindi, conviene ricostruire con un minimo di ordine la storia dell’impianto.

Cos’è la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico

La dichiarazione di conformità, spesso abbreviata in DiCo, è il documento con cui l’impresa installatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che i lavori eseguiti rispettano le prescrizioni applicabili e sono stati realizzati secondo la regola dell’arte.

Il riferimento principale è il D.M. 37/2008. Al termine di lavori di installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto, l’impresa abilitata effettua le verifiche previste e rilascia la dichiarazione al committente.

Un dettaglio viene spesso sottovalutato: la DiCo non è normalmente costituita da un singolo foglio. Ne fanno parte anche gli allegati obbligatori previsti per il lavoro effettuato, come la relazione sui materiali utilizzati, lo schema dell’impianto realizzato e, quando necessario, il progetto. Possono inoltre essere richiamate precedenti dichiarazioni relative alle parti dell’impianto già esistenti.

Per questo, quando si recupera una copia, è meglio chiedere l’intero fascicolo della dichiarazione di conformità con i relativi allegati. Recuperare soltanto la prima pagina può non essere sufficiente per una pratica tecnica o amministrativa.

La prima cosa da fare è capire quando sono stati eseguiti i lavori

Prima di cercare un documento sostitutivo bisogna stabilire, almeno approssimativamente, l’epoca dell’impianto e delle eventuali modifiche successive. La data del 27 marzo 2008 è particolarmente importante perché coincide con l’entrata in vigore del D.M. 37/2008.

Si può partire dai documenti disponibili: fatture dell’elettricista, pratiche edilizie, rogiti precedenti, documentazione consegnata dall’ex proprietario, progetti, preventivi, libretti dell’immobile e vecchie dichiarazioni relative ad ampliamenti o rifacimenti parziali.

Attenzione anche a un caso molto comune. L’appartamento può essere degli anni Settanta, ma l’impianto elettrico potrebbe essere stato completamente rifatto nel 2015. In questo caso non conta semplicemente l’anno di costruzione dell’edificio. Bisogna capire a quale intervento si riferisce la documentazione mancante.

Allo stesso modo, un impianto originario molto vecchio può essere stato modificato più volte. Una dichiarazione rilasciata nel 2020 per il rifacimento del quadro elettrico, per esempio, non certifica automaticamente ogni componente installato nell’abitazione decenni prima. Nei lavori parziali, infatti, la dichiarazione riguarda essenzialmente l’intervento eseguito, pur dovendo considerare la sicurezza e la compatibilità con la parte preesistente.

Chiedere una copia all’impresa che ha realizzato l’impianto

Se si conosce l’impresa che ha effettuato i lavori, è generalmente il primo soggetto da contattare. È la soluzione più semplice e, quando l’azienda dispone ancora della pratica, permette spesso di risolvere il problema senza ulteriori verifiche amministrative.

Conviene fornire più informazioni possibili: nome del committente originario, indirizzo dell’immobile, periodo approssimativo dei lavori e tipo di intervento. Se si dispone di una vecchia fattura o di un preventivo, ancora meglio.

La richiesta dovrebbe riguardare la dichiarazione completa dei suoi allegati. Se il documento serve per una pratica specifica, è opportuno chiedere preventivamente al professionista, al Comune, al notaio o all’altro soggetto interessato se sia sufficiente una copia oppure se occorra una copia con particolari caratteristiche.

Non bisogna invece chiedere all’installatore di redigere oggi una nuova dichiarazione indicando come propri lavori eseguiti molti anni fa da altri. La dichiarazione di conformità comporta precise responsabilità professionali e riguarda opere effettivamente eseguite dall’impresa che la sottoscrive.

Verificare se la dichiarazione è depositata presso il Comune

Se l’impresa non è più reperibile oppure non possiede più il fascicolo, il passaggio successivo consiste nel verificare gli archivi dell’amministrazione comunale.

Il D.M. 37/2008 prevede, nei casi disciplinati dall’articolo 11, il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune nel quale si trova l’impianto. Il deposito viene effettuato dall’impresa installatrice entro il termine previsto dalla normativa.

Questo significa che una copia potrebbe trovarsi nel fascicolo edilizio dell’immobile o negli archivi dedicati alle dichiarazioni degli impianti. Le modalità di ricerca cambiano da Comune a Comune. Alcune amministrazioni dispongono di portali telematici, mentre altre richiedono una domanda all’ufficio edilizia privata o un’istanza di accesso documentale.

Il proprietario dell’immobile ha normalmente un interesse concreto alla consultazione della documentazione che riguarda il proprio fabbricato. Bisognerà comunque seguire la procedura prevista dall’ente, indicando gli elementi che permettono di individuare il documento.

È utile conoscere l’anno dei lavori, il nome dell’impresa, l’indirizzo completo dell’immobile e, se disponibile, il riferimento della relativa pratica edilizia. Cercare una dichiarazione senza conoscere neppure il periodo in cui è stata rilasciata può trasformarsi nella classica caccia all’ago nel pagliaio.

Non è però certo che il Comune possieda il documento. Il fatto che la normativa prevedesse un deposito non garantisce che questo sia effettivamente avvenuto o che la dichiarazione sia immediatamente rintracciabile negli archivi. Vale comunque la pena verificare prima di intraprendere soluzioni più costose.

Quando si può utilizzare la dichiarazione di rispondenza

Qui si incontra uno degli equivoci più frequenti. Si sente spesso dire che, se manca la dichiarazione di conformità, basta far fare una dichiarazione di rispondenza. Non è sempre vero.

L’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 permette di sostituire una dichiarazione di conformità non prodotta o non più reperibile con una dichiarazione di rispondenza, o DiRi, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, quindi prima del 27 marzo 2008.

La DiRi non consiste nella compilazione di un modulo sulla base delle dichiarazioni del proprietario. Il professionista deve effettuare sopralluoghi e accertamenti e assume personalmente la responsabilità delle conclusioni riportate nel documento.

Per gli impianti che rientrano nelle fattispecie per le quali il progetto deve essere redatto da un professionista, la dichiarazione deve essere resa da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche e con almeno cinque anni di esercizio professionale nel settore impiantistico interessato. Negli altri casi previsti dalla normativa può intervenire anche un responsabile tecnico di un’impresa abilitata che ricopra tale ruolo da almeno cinque anni.

Non basta quindi chiamare un qualsiasi elettricista. Occorre verificare che il soggetto incaricato possieda concretamente i requisiti richiesti dal D.M. 37/2008 per il caso specifico.

Cosa fare se l’impianto è successivo al 27 marzo 2008

La situazione cambia sensibilmente quando l’impianto o l’intervento del quale manca la documentazione è stato eseguito dopo il 27 marzo 2008. In questo caso la dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6, non costituisce il normale strumento per sostituire una DiCo smarrita.

Prima di tutto bisogna quindi tentare il recupero della dichiarazione originaria presso l’impresa installatrice e presso gli archivi comunali. Vale la pena controllare anche la documentazione della pratica edilizia, dell’agibilità e quella conservata da precedenti proprietari o professionisti coinvolti nei lavori.

Se ogni tentativo fallisce, è opportuno incaricare un tecnico o un’impresa abilitata di esaminare concretamente l’impianto. Da questa verifica può emergere che siano necessari lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione o rifacimento. L’impresa che effettuerà i nuovi lavori potrà rilasciare la dichiarazione di conformità relativa agli interventi realmente eseguiti.

Non si dovrebbe confondere questa procedura con una certificazione retroattiva dell’intero vecchio impianto. Un nuovo installatore non può semplicemente attribuirsi la responsabilità di lavori realizzati da un’altra impresa anni prima soltanto perché il proprietario ha perso il documento.

In alcuni casi può risultare più conveniente effettuare una revisione significativa dell’impianto, soprattutto quando questo presenta anche problemi tecnici. Ma la scelta va fatta dopo il sopralluogo. Smarrire un foglio non significa automaticamente dover rifare l’impianto elettrico da cima a fondo.

Se l’impresa installatrice ha chiuso

La cessazione dell’impresa che aveva effettuato i lavori non trasforma automaticamente la situazione in un vicolo cieco. Prima di tutto bisogna verificare se esiste comunque una copia presso il Comune. Se l’impresa era una società, può inoltre essere utile controllare se vi siano soggetti subentrati o archivi ancora disponibili presso chi ne gestiva l’attività.

Quando non rimane alcuna copia, torna decisiva la data dell’impianto. Se i lavori sono anteriori al 27 marzo 2008 e ricorrono le condizioni previste dalla norma, si può valutare la DiRi. Se sono successivi, invece, bisogna affrontare il problema attraverso la verifica dell’impianto e gli eventuali interventi necessari, senza utilizzare impropriamente la dichiarazione di rispondenza.

Controllare la sicurezza anche se si riesce a recuperare il documento

La ricerca della DiCo è un problema documentale, ma non bisogna perdere di vista la questione più importante: lo stato reale dell’impianto.

Una dichiarazione rilasciata quindici anni fa descrive la situazione collegata ai lavori dell’epoca. Nel frattempo qualcuno potrebbe avere aggiunto prese, modificato il quadro, realizzato collegamenti, installato apparecchi di grande potenza o effettuato lavori non documentati.

Se l’impianto è vecchio, presenta anomalie, fa intervenire spesso il differenziale oppure mostra componenti deteriorati, conviene farlo controllare indipendentemente dalla disponibilità della dichiarazione.

Il proprietario, del resto, deve adottare le misure necessarie a conservarne le caratteristiche di sicurezza. Conservare con cura i documenti è importante, ma non sostituisce la manutenzione.

Dichiarazione di conformità persa e vendita della casa

La perdita della DiCo viene scoperta molto spesso durante una compravendita immobiliare. Qui è importante evitare un altro equivoco: la mancanza della dichiarazione di conformità non rende automaticamente impossibile vendere l’immobile.

L’articolo 13 del D.M. 37/2008, che aveva introdotto specifici obblighi relativi alla documentazione degli impianti nei trasferimenti immobiliari, è stato soppresso nel 2008. La presenza della dichiarazione di conformità non costituisce quindi, in termini generali, una condizione necessaria per la validità di un normale atto di compravendita.

Questo non significa che lo stato degli impianti possa essere ignorato. Venditore e acquirente possono disciplinare contrattualmente la questione e il notaio può chiedere informazioni precise sulla situazione. Inoltre, la documentazione potrebbe essere necessaria per altre finalità, indipendenti dalla validità della vendita.

La soluzione più prudente consiste nell’essere trasparenti. Se la dichiarazione è stata smarrita, meglio dirlo chiaramente anziché affermare che l’impianto è certificato senza avere la documentazione che dimostri tale circostanza.

Quando la dichiarazione può servire per l’agibilità o per una nuova fornitura

Il fatto che la DiCo non debba essere necessariamente allegata a un rogito non significa che il documento sia diventato superfluo.

La normativa edilizia considera la documentazione relativa alla sicurezza degli impianti nell’ambito delle procedure di agibilità. Per edifici nuovi o interventi che coinvolgono tali procedure, quindi, l’assenza della documentazione può diventare un problema concreto da affrontare con il tecnico incaricato e con il Comune.

Il D.M. 37/2008 prevede inoltre specifici obblighi documentali in relazione all’allacciamento di nuove forniture di energia elettrica, gas e acqua. Per l’energia elettrica la documentazione assume rilevanza anche in determinate richieste di aumento della potenza impegnata.

È quindi sbagliato concludere: “Posso vendere la casa senza DiCo, quindi la DiCo non serve”. La sua necessità dipende dall’operazione che si deve effettuare.

Attenzione alla differenza tra dichiarazione persa e impianto mai certificato

Le due situazioni sembrano simili, ma giuridicamente e tecnicamente non coincidono.

Nel primo caso sappiamo che un’impresa abilitata ha realizzato i lavori e ha rilasciato una dichiarazione, che successivamente è stata smarrita. Qui l’obiettivo principale consiste nel recuperare una copia.

Nel secondo caso non risulta che una dichiarazione sia mai stata emessa. Potrebbe trattarsi di un vecchio impianto oppure, situazione più delicata, di lavori recenti realizzati senza il corretto completamento della documentazione.

Prima di scegliere la soluzione bisogna quindi evitare supposizioni. Dire “l’ho persa” quando in realtà non si sa se sia mai esistita non aiuta il tecnico a valutare correttamente il caso.

Come comportarsi dopo avere recuperato o ricostruito la documentazione

Una volta risolto il problema, vale la pena dedicare qualche minuto all’archiviazione. Sembra banale, ma molte dichiarazioni di conformità vengono perse semplicemente perché sono conservate insieme a manuali di elettrodomestici, vecchie bollette e documenti destinati prima o poi a finire in qualche scatolone.

È consigliabile conservare l’originale insieme alla documentazione dell’immobile e creare anche una copia digitale completa. Bisogna scannerizzare non soltanto il modulo principale, ma anche progetto, schema, relazione sui materiali e gli altri allegati.

Se in futuro vengono eseguite modifiche all’impianto, le nuove dichiarazioni non dovrebbero essere conservate separatamente. Meglio costruire un unico fascicolo tecnico in ordine cronologico. In questo modo sarà possibile capire quali parti sono state realizzate, modificate o sostituite e da quale impresa.

Cosa fare in pratica quando non si trova più la DiCo

Quando ci si accorge di avere perso la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, quindi, non conviene partire immediatamente dalla richiesta di una nuova certificazione. Bisogna prima ricostruire la storia dell’impianto.

Si individua, quando possibile, la data dei lavori e l’impresa che li ha eseguiti. Si chiede quindi all’installatore una copia completa della dichiarazione e degli allegati. Se questa strada non funziona, si verifica presso lo Sportello Unico per l’Edilizia o l’ufficio competente del Comune se la documentazione risulta depositata e può essere ottenuta mediante consultazione o accesso agli atti.

Solo quando il documento non è recuperabile si passa alla fase successiva. Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 si può verificare con un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge la possibilità di redigere una dichiarazione di rispondenza. Per gli interventi successivi, invece, la DiRi non va utilizzata come scorciatoia per sostituire la DiCo perduta. Occorre valutare lo stato concreto dell’impianto e, se necessario, effettuare gli interventi appropriati tramite un’impresa abilitata, che rilascerà la documentazione relativa ai lavori realmente svolti.

Infine, se il problema emerge durante una vendita, una locazione o un’altra operazione sull’immobile, è bene separare due questioni: la documentazione e la sicurezza. Una clausola di manleva può disciplinare determinati rapporti tra le parti, ma non certifica l’impianto e non elimina gli obblighi imposti dalla normativa.

Il punto, insomma, è questo: perdere la dichiarazione di conformità non significa necessariamente dover rifare l’impianto, ma nemmeno poter sostituire il documento con una semplice autocertificazione. Recuperare le vecchie carte, individuare l’epoca dei lavori e rivolgersi al soggetto tecnicamente competente permette quasi sempre di capire quale sia la strada corretta senza affrontare interventi inutili.

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Roberto Granda è un appassionato di tecnologia e di tutto ciò che riguarda il mondo del fai da te e dei lavori domestici. Sul suo sito web, pubblica guide e tutorial su questi argomenti, con l'obiettivo di condividere la sua conoscenza con il maggior numero possibile di persone.